| 1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale federale
giudica:
a) sull'interpretazione della Costituzione
federale e, in via incidentale, sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, della Federazione e delle regioni;
b) in caso di contrasto sui limiti della potestà
legislativa della Federazione e delle singole regioni;
c) sugli obblighi reciproci tra la Federazione e
le regioni;
d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dei
diversi organi federali e su quelli tra autorità federali e
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regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra le
regioni;
e) sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica federale".
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