| 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale federale è
composta da dieci giudici eletti per metà da ciascuno dei due
rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni
superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti
anni di esercizio effettivo della professione.
I giudici della Corte costituzionale federale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno dal giorno del
giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine di cui al secondo comma il
giudice costituzionale federale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte costituzionale federale elegge fra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale,
il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
Il presidente è eletto alternativamente fra i componenti
nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle
Regioni.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale è
incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e
con l'esercizio di qualsiasi professione.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
federale intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte
costituzionale federale, undici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla
Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque
anni, mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari".
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