| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 28
febbraio 1996, n. 94, decaduto per mancata conversione nel
termine costituzionale.
Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto
1978, n. 468, per quanto concerne l'utilizzazione delle somme
stanziate nel bilancio dello Stato, stabilisce che gli impegni
di spesa assunti possono riferirsi solo all'esercizio in
corso, con la conseguenza che, ove non iscritte come residui,
le somme relative vanno in economia.
In base a tale disposizione le somme iscritte per l'anno
1995 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, costituenti il Fondo per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (capitolo 6868), in
quanto non utilizzate al 31 dicembre 1995, andrebbero in
economia con gravissimi e pesanti riflessi sui rinnovi
contrattuali già avviati per i restanti comparti del pubblico
impiego e per le categorie di personale che fruiscono di
specifica area di contrattazione.
Allo scopo di scongiurare tale grave evenienza, si intende
provvedere, in ragione della straordinaria necessità ed
urgenza, con il presente decreto-legge, il quale prevede
all'articolo 1 che le somme iscritte al capitolo 6868 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
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essere utilizzate nell'esercizio successivo.
La disposizione relativa al capitolo 1171 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è
necessitata dalla somma urgenza dell'attuazione degli
interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo,
che si dovranno tenere nella città di Bari nel 1997 (articolo
2, comma 1), nonché per i mondiali di sci del Sestriere.
Le disposizioni relative ai capitoli 2839, 2840 e 7652
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri si rendono necessarie per consentire
l'attuazione degli interventi urgenti per il risanamento e lo
sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, le cui
complesse procedure già avviate non è stato possibile
completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995
(articolo 3, commi 1 e 2).
La disposizione di cui all'articolo 4 si rende necessaria
per consentire il perfezionamento delle procedure relative
all'acquisto di due elicotteri per le esigenze del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali le trattative
intraprese con alcune aziende produttrici specializzate nel
settore, nazionali ed estere, hanno determinato la necessità
di complesse verifiche sulle caratteristiche tecniche dei
velivoli.
Con la disposizione dell'articolo 5, comma 1, viene
prevista la conservazione tra i residui passivi di
stanziamento di alcune somme già mantenute in bilancio fino
alla data del 27 ottobre 1995. Trattasi di alcuni capitoli
iscritti nella tabella n. 19 del Ministero dell'ambiente e
riguardanti il settore della conservazione della natura. La
possibilità di poter utilizzare sino al 31 dicembre 1996 tali
somme è di fondamentale importanza per la gestione delle aree
protette, riguardando sia i parchi nazionali che quelli
regionali; inoltre, potranno essere attivati, all'interno
delle aree protette, i lavori socialmente utili, con la
duplice conseguenza di poter creare nuova occupazione e al
tempo stesso proteggere numerose aree di rilevante bellezza
naturalistica.
La disposizione successiva (comma 2) è finalizzata a
differire al 30 giugno 1996 il termine di cui all'articolo 35,
comma 4, della legge sulle aree protette (legge 6 dicembre
1991, n. 394), concernente l'istituzione del Parco nazionale
del Delta del Po. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro
dell'ambiente, in alternativa, procederà ad istituire il Parco
nazionale della Val d'Agri.
Quanto all'articolo 6, si fa presente quanto segue.
I contratti e le convenzioni per le quali si prevede il
differimento dei termini si riferiscono ad investimenti per
iniziative infrastrutturali nel Mezzogiorno che vanno ad
accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni
centrali, delle regioni e degli enti locali.
Molti dei progetti considerati sono cofinanziati
dal'Unione europea, che ha già concesso proroghe per
consentire il completamento delle opere ritenute rispondenti
agli obiettivi di sviluppo del territorio.
L'interruzione delle attività previste comporterebbe,
quindi, la dispersione degli investimenti finora effettuati
nei progetti, nonché, nel caso di cofinanziamento, la
restituzione all'Unione europea dei contributi già erogati
all'Italia.
Inoltre alcuni progetti operano in settori critici per i
servizi e la sicurezza pubblica sul territorio; in particolare
si ricordano, nel Piano Telematico della Calabria, il progetto
per l'informatizzazione della giustizia civile e penale,
rivolta alle sedi periferiche del Ministero di grazia e
giustizia ed in avanzato stato di realizzazione, nonché i
progetti per la gestione dell'amministrazione regionale, quasi
completo, e delle relative strutture sanitarie.
D'altronde, i ritardi sono in massima parte da collegare
al processo di trasferimento delle iniziative realizzate tra
il 1993 ed il 1995, nonché, nel caso della ricerca, sono da
ricondursi al naturale processo di evoluzione scientifica e
tecnologica che, al fine di evitare la rapida obsolescenza dei
risultati, richiede una conseguente flessibilità operativa
nelle scadenze degli atti negoziali attuativi già previsti
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dagli altri strumenti nazionali di promozione del settore.
I progetti a cui il provvedimento fa riferimento, per il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, prevedono un controvalore complessivo di lire 850
miliardi, a fronte del quale si sono introitati contributi
comunitari per lire 200 miliardi.
La parte non ancora attuata delle convenzioni facenti capo
al Ministero del bilancio e della programmazione economica
ammonta a 258 miliardi di lire per ventuno convenzioni
(insediamenti FIAT e Val Basento).
L'articolo 7 si rende necessario per consentire di
mantenere in bilancio le risorse necessarie per la costruzione
dei centri di servizio del Ministero delle finanze e degli
altri uffici finanziari, nonché per la manutenzione
straordinaria degli immobili facenti parte della riserva UNRRA
(stato di previsione del Ministero dell'interno).
L'articolo 8 prevede la concessione di un contributo
straordinario di un miliardo di lire finalizzato al Museo
regionale della ceramica di Deruta, tramite la regione
Umbria.
Con delibera CIPE del 10 gennaio 1995, ai sensi degli
articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, furono autorizzate, rispettivamente, le variazioni di
bilancio di lire 22.928,390 milioni in aumento al capitolo
7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e di lire 21.275,310
milioni in aumento al pertinente capitolo di spesa del
Ministero dell'ambiente, per somme introitate in bilancio
derivanti da revoche di progetti FIO.
Tali somme, essendo state versate in bilancio prima del 31
ottobre 1994, andavano riassegnate, a termine dell'articolo
17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, entro il
medesimo esercizio; tuttavia, in difetto della deliberazione
CIPE adottata solo nel gennaio 1995, il Ministero del bilancio
e della programmazione economica non aveva potuto provvedere
entro dicembre 1994 alle relative variazioni di bilancio e,
pertanto, le risorse in questione erano andate in economia.
Al fine di dar corso a quanto previsto dalla
soprarichiamata delibera CIPE, occorre una apposita
disposizione che renda possibile la riallocazione delle
risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993
(articolo 9).
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