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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


699
DDL0051-0002
Progetto di legge Camera n. 51 - testo presentato - (DDL13-51)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C51. TESTIPDL
...C51.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC51 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
  viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 28
  febbraio 1996, n. 94, decaduto per mancata conversione nel
  termine costituzionale.
     Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto
  1978, n. 468, per quanto concerne l'utilizzazione delle somme
  stanziate nel bilancio dello Stato, stabilisce che gli impegni
  di spesa assunti possono riferirsi solo all'esercizio in
  corso, con la conseguenza che, ove non iscritte come residui,
  le somme relative vanno in economia.
     In base a tale disposizione le somme iscritte per l'anno
  1995 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
  tesoro, costituenti il Fondo per la corresponsione dei
  miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni
  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (capitolo 6868), in
  quanto non utilizzate al 31 dicembre 1995, andrebbero in
  economia con gravissimi e pesanti riflessi sui rinnovi
  contrattuali già avviati per i restanti comparti del pubblico
  impiego e per le categorie di personale che fruiscono di
  specifica area di contrattazione.
     Allo scopo di scongiurare tale grave evenienza, si intende
  provvedere, in ragione della straordinaria necessità ed
  urgenza, con il presente decreto-legge, il quale prevede
  all'articolo 1 che le somme iscritte al capitolo 6868 dello
  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
  l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine
  dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
 
                               Pag. 2
 
  essere utilizzate nell'esercizio successivo.
     La disposizione relativa al capitolo 1171 dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è
  necessitata dalla somma urgenza dell'attuazione degli
  interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo,
  che si dovranno tenere nella città di Bari nel 1997 (articolo
  2, comma 1), nonché per i mondiali di sci del Sestriere.
     Le disposizioni relative ai capitoli 2839, 2840 e 7652
  dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
  Consiglio dei ministri si rendono necessarie per consentire
  l'attuazione degli interventi urgenti per il risanamento e lo
  sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al
  decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
  modificazioni dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, le cui
  complesse procedure già avviate non è stato possibile
  completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995
  (articolo 3, commi 1 e 2).
     La disposizione di cui all'articolo 4 si rende necessaria
  per consentire il perfezionamento delle procedure relative
  all'acquisto di due elicotteri per le esigenze del Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco, per le quali le trattative
  intraprese con alcune aziende produttrici specializzate nel
  settore, nazionali ed estere, hanno determinato la necessità
  di complesse verifiche sulle caratteristiche tecniche dei
  velivoli.
     Con la disposizione dell'articolo 5, comma 1, viene
  prevista la conservazione tra i residui passivi di
  stanziamento di alcune somme già mantenute in bilancio fino
  alla data del 27 ottobre 1995.  Trattasi di alcuni capitoli
  iscritti nella tabella n. 19 del Ministero dell'ambiente e
  riguardanti il settore della conservazione della natura.  La
  possibilità di poter utilizzare sino al 31 dicembre 1996 tali
  somme è di fondamentale importanza per la gestione delle aree
  protette, riguardando sia i parchi nazionali che quelli
  regionali; inoltre, potranno essere attivati, all'interno
  delle aree protette, i lavori socialmente utili, con la
  duplice conseguenza di poter creare nuova occupazione e al
  tempo stesso proteggere numerose aree di rilevante bellezza
  naturalistica.
     La disposizione successiva (comma 2) è finalizzata a
  differire al 30 giugno 1996 il termine di cui all'articolo 35,
  comma 4, della legge sulle aree protette (legge 6 dicembre
  1991, n. 394), concernente l'istituzione del Parco nazionale
  del Delta del Po.  Entro il 30 giugno 1996 il Ministro
  dell'ambiente, in alternativa, procederà ad istituire il Parco
  nazionale della Val d'Agri.
     Quanto all'articolo 6, si fa presente quanto segue.
     I contratti e le convenzioni per le quali si prevede il
  differimento dei termini si riferiscono ad investimenti per
  iniziative infrastrutturali nel Mezzogiorno che vanno ad
  accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni
  centrali, delle regioni e degli enti locali.
     Molti dei progetti considerati sono cofinanziati
  dal'Unione europea, che ha già concesso proroghe per
  consentire il completamento delle opere ritenute rispondenti
  agli obiettivi di sviluppo del territorio.
     L'interruzione delle attività previste comporterebbe,
  quindi, la dispersione degli investimenti finora effettuati
  nei progetti, nonché, nel caso di cofinanziamento, la
  restituzione all'Unione europea dei contributi già erogati
  all'Italia.
     Inoltre alcuni progetti operano in settori critici per i
  servizi e la sicurezza pubblica sul territorio; in particolare
  si ricordano, nel Piano Telematico della Calabria, il progetto
  per l'informatizzazione della giustizia civile e penale,
  rivolta alle sedi periferiche del Ministero di grazia e
  giustizia ed in avanzato stato di realizzazione, nonché i
  progetti per la gestione dell'amministrazione regionale, quasi
  completo, e delle relative strutture sanitarie.
     D'altronde, i ritardi sono in massima parte da collegare
  al processo di trasferimento delle iniziative realizzate tra
  il 1993 ed il 1995, nonché, nel caso della ricerca, sono da
  ricondursi al naturale processo di evoluzione scientifica e
  tecnologica che, al fine di evitare la rapida obsolescenza dei
  risultati, richiede una conseguente flessibilità operativa
  nelle scadenze degli atti negoziali attuativi già previsti
 
                               Pag. 3
 
  dagli altri strumenti nazionali di promozione del settore.
     I progetti a cui il provvedimento fa riferimento, per il
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, prevedono un controvalore complessivo di lire 850
  miliardi, a fronte del quale si sono introitati contributi
  comunitari per lire 200 miliardi.
     La parte non ancora attuata delle convenzioni facenti capo
  al Ministero del bilancio e della programmazione economica
  ammonta a 258 miliardi di lire per ventuno convenzioni
  (insediamenti FIAT e Val Basento).
     L'articolo 7 si rende necessario per consentire di
  mantenere in bilancio le risorse necessarie per la costruzione
  dei centri di servizio del Ministero delle finanze e degli
  altri uffici finanziari, nonché per la manutenzione
  straordinaria degli immobili facenti parte della riserva UNRRA
  (stato di previsione del Ministero dell'interno).
     L'articolo 8 prevede la concessione di un contributo
  straordinario di un miliardo di lire finalizzato al Museo
  regionale della ceramica di Deruta, tramite la regione
  Umbria.
     Con delibera CIPE del 10 gennaio 1995, ai sensi degli
  articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
  493, furono autorizzate, rispettivamente, le variazioni di
  bilancio di lire 22.928,390 milioni in aumento al capitolo
  7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
  bilancio e della programmazione economica e di lire 21.275,310
  milioni in aumento al pertinente capitolo di spesa del
  Ministero dell'ambiente, per somme introitate in bilancio
  derivanti da revoche di progetti FIO.
     Tali somme, essendo state versate in bilancio prima del 31
  ottobre 1994, andavano riassegnate, a termine dell'articolo
  17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, entro il
  medesimo esercizio; tuttavia, in difetto della deliberazione
  CIPE adottata solo nel gennaio 1995, il Ministero del bilancio
  e della programmazione economica non aveva potuto provvedere
  entro dicembre 1994 alle relative variazioni di bilancio e,
  pertanto, le risorse in questione erano andate in economia.
     Al fine di dar corso a quanto previsto dalla
  soprarichiamata delibera CIPE, occorre una apposita
  disposizione che renda possibile la riallocazione delle
  risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 398 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993
  (articolo 9).
 
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