| 1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali,
le regioni continuano a legiferare nelle singole materie già
di propria competenza.
2. Le regioni, in corrispondenza delle nuove materie di
propria competenza, succedono, nell'ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali
della Federazione.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica federale,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
singoli statuti regionali, su proposta del Governo federale e
d'intesa con la regione interessata, sono determinati i beni
ed i diritti di cui al comma 2 e le modalità per
la consegna dei beni stessi, sentite le speciali commissioni
paritetiche istituite presso ciascuna regione, composte da sei
membri di cui, rispettivamente, tre in rappresentanza della
Federazione e tre in rappresentanza della regione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica
indìce le elezioni della Camera dei deputati.
5. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati
sono prorogati i poteri delle Camere precedenti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale, i nuovi statuti regionali sono approvati dalle
assemblee costituenti delle singole regioni, i membri delle
quali sono eletti sulla base del metodo proporzionale, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dai rispettivi consigli
regionali.
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