| 1. Senza autorizzazione della Camera dei deputati o del
Senato delle Repubbliche o del Parlamento di ciascuna
Repubblica federata alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
2. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento federale e i membri del Parlamento di
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ciascuna Repubblica federata ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
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