| 1. Il Tribunale supremo federale elegge fra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dell'ufficio di giudice.
2. Il Presidente è eletto alternativamente fra i
componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato
delle Repubbliche.
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