| 1. La Costituzione federale recata dalla presente legge
costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla
sua promulgazione.
2. La Costituzione federale recata dalla presente legge
costituzionale sostituisce integralmente la parte seconda
della Costituzione della Repubblica italiana approvata
dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre
1947, e successive modificazioni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale sarà approvata con la procedura
prevista dall'articolo 90, la Carta dei diritti, dei doveri e
delle libertà per i cittadini e per i popoli della Repubblica
federale italiana che sostituirà integralmente la parte prima
della Costituzione della Repubblica italiana approvata
dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre
1947, e successive modificazioni.
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