| 1. Il numero 5) della tabella A allegata al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
" 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura, nell'acquacoltura, nella
florovivaistica e nella pescicoltura:
gasolio: 50 per cento (aliquota normale);
benzina: 50 per cento (aliquota normale).
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine
agricole con potenza del motore non superiore a 40 cavalli non
adibite a lavoro per conto terzi; tali limitazioni non si
applicano alle mietitrebbie.
Per l'acquacoltura l'agevolazione per la benzina è
limitata ai motori fuoribordo con potenza non superiore a 25
cavalli.
L'agevolazione è concessa, anche mediante crediti o buoni
di imposta sulla base dei criteri stabiliti, in base
all'estensione dei terreni, alla qualità e alla quantità delle
colture, nonché all'estensione degli specchi acquei, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400".
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