| (Compiti dello Stato).
1. Il programma nazionale di cui all'articolo 1
definisce:
a) i parametri di riferimento per quanto concerne
la determinazione dei costi a carico del Fondo sanitario
nazionale per le prestazioni sanitarie a domicilio, tenendo
conto dell'intensità e della durata dell'assistenza;
b) i criteri per l'istituzione di appositi elenchi
regionali di medici con esperienza specifica nell'assistenza
ai malati terminali;
c) i criteri per l'istituzione di corsi di
formazione del personale sanitario e del volontariato che
operano nei programmi di assistenza ai malati terminali.
2. Per la programmazione e la verifica delle modalità di
gestione, il programma nazionale determina indicatori di
riferimento sulla cui base effettuare le necessarie
valutazioni in termini di efficienza, efficacia e gradimento.
A tale fine il programma prevede la predisposizione dei
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necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici, nonché
l'approntamento di apposite modalità di verifica dei livelli
di gradimento da parte delle famiglie dei pazienti.
3. Il Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie
funzioni di supporto tecnico-scientifico alle iniziative nella
lotta contro le neoplasie, provvede a periodiche verifiche in
ordine alla realizzazione del programma nazionale e segnala
eventuali esigenze di aggiornamento del medesimo.
4. Il programma nazionale prevede i criteri e i requisiti
per la nomina a livello nazionale e regionale di commissioni
di esperti nel settore dell'ospedalizzazione domiciliare con
compiti di controllo e di verifica dei protocolli
terapeutico-assistenziali degli enti gestori del programma
stesso.
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