| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni, nell'ambito degli interventi sanitari e
sociali previsti nei piani sanitari regionali, organizzano il
funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di
pazienti terminali, in tutti i casi in cui viene decisa la
dismissione dal presidio ospedaliero tradizionale, pubblico o
privato, e la prosecuzione delle necessarie terapie in sede
domiciliare.
2. Le regioni predispongono, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
programma triennale di interventi per l'ospedalizzazione a
domicilio di pazienti terminali, tenendo conto di quanto
previsto in materia dal Piano sanitario nazionale e dai piani
sanitari regionali.
3. Il programma regionale per i pazienti terminali, di
seguito denominato "programma", deve definire, sulla base dei
criteri stabiliti nel programma nazionale di cui all'articolo
1 e delle finalità della presente legge, l'assetto
organizzativo, le località e le risorse con cui deve essere
realizzato l'intervento delle aziende sanitarie locali (ASL),
delle aziende ospedaliere e degli enti ed associazioni del
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terzo settore, specializzati nell'ospedalizzazione domiciliare
per pazienti terminali, di seguito denominati "enti".
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