| (Compiti operativi degli enti).
1. Gli enti provvedono con proprio personale
specializzato, con la collaborazione dei medici di medicina
generale e dei medici del reparto che hanno autorizzato la
dismissione dei pazienti terminali, alla predisposizione di
protocolli terapeutico-assistenziali che prevedano gli
interventi sanitari e sociali più adeguati.
2. Gli enti garantiscono l'adozione di soluzioni
organizzative di tipo dipartimentale allo scopo di:
a) predisporre ed espletare ogni procedura
tecnico-amministrativa occorrente alla verifica della
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sussistenza dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 4,
comma 1;
b) individuare le modalità di assistenza a
domicilio più idonee per ogni singolo paziente.
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