| (Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e
terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia
e delle discipline ad esse collegate.
2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari
opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia
l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della
medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con
la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino
l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici
attraverso il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del
Servizio sanitario nazionale.
3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino,
assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono
la loro attività professionale nell'ambito della medicina
omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel
confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di
ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della
fitoterapia.
5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è
obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina
omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la
fitoterapia.
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