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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70028
DDL5952-0004
Progetto di legge Camera n. 5952 - testo presentato - (DDL13-5952)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5952. TESTIPDL
...C5952.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5952 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Commissione permanente per le
                     terapie integrate).
     1.  Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
  istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, la Commissione permanente per le terapie
  integrate, di seguito denominata "Commissione permanente".
 
                               Pag. 4
 
     2.  La Commissione permanente indica i termini e i criteri
  secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di
  agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano
  sanitario nazionale (PSN) e promuove la corretta divulgazione
  dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e
  della fitoterapia.
     3.  La Commissione permanente, in attesa di idonei
  provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui
  all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
  indica le modalità alle quali dovranno attenersi le regioni e
  le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione
  nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL) di presìdi
  omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per
  stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture
  private.
     4.  La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  dovranno uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna
  ASL di presìdi veterinari omeopatici.
     5.  La Commissione permanente dura in carica quattro anni
  ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero
  della sanità, di cui uno con funzione di presidente, uno
  nominato dal Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e tre per ognuno delle tre terapie
  interessate.  Il segretario della Commissione permanente è un
  funzionario del Ministero della sanità con qualifica
  funzionale non inferiore all'ottava.
     6.  La copertura finanziaria delle eventuali spese
  sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del
  ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di
  bilancio esistenti.
 
DATA=990423 FASCID=DDL13-5952 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5952 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=028 PAGFIN=0004 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=595200 00 FASCIDC=13DDL5952 SORTNAV=0595200 000 00000 ZZDDLC5952 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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