| (Commissione permanente per le
terapie integrate).
1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Commissione permanente per le terapie
integrate, di seguito denominata "Commissione permanente".
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2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri
secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di
agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano
sanitario nazionale (PSN) e promuove la corretta divulgazione
dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e
della fitoterapia.
3. La Commissione permanente, in attesa di idonei
provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui
all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
indica le modalità alle quali dovranno attenersi le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione
nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL) di presìdi
omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per
stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture
private.
4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dovranno uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna
ASL di presìdi veterinari omeopatici.
5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni
ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero
della sanità, di cui uno con funzione di presidente, uno
nominato dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e tre per ognuno delle tre terapie
interessate. Il segretario della Commissione permanente è un
funzionario del Ministero della sanità con qualifica
funzionale non inferiore all'ottava.
6. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del
ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
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