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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70029
DDL5952-0005
Progetto di legge Camera n. 5952 - testo presentato - (DDL13-5952)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5952. TESTIPDL
...C5952.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5952 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Formazione in omeopatia,
                  agopuntura e fitoterapia).
     1.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, istituisce la
 
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  Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in
  agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata
  "Commissione".
     2.  La Commissione promuove un piano di studio per la
  formazione del medico che opera con i protocolli terapeutici
  omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
     3.  La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla
  nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della
  medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
     4.  La Commissione indica le modalità d'inserimento nei
  corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di
  medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di
  chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di
  agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il
  riconoscimento dei corsi di formazione  post  laurea
  presso università degli studi pubbliche e private e presso
  istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline
  il diploma di Stato.
     5.  Il medico che ha completato il percorso formativo di
  cui al comma 4, acquisisce la qualifica professionale di
  omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
     6.  La Commissione propone, sentite la Federazione italiana
  degli Ordini dei medici e chirurghi, degli odontoiatri e dei
  medici veterinari, le modalità relative all'inquadramento
  degli operatori sanitari che conseguono la qualifica
  professionale di omeopata, di agopuntore e di
  fitoterapeuta.
     7.  La Commissione è composta da dieci membri: due nominati
  dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, di cui uno con funzione di presidente, due per
  ognuno delle tre terapie interessate, un rappresentante della
  Federazione italiana degli Ordini dei medici e chirurghi e
  degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della
  sanità.  Il segretario della Commissione è un funzionario del
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica con qualifica funzionale non inferiore
  all'ottava.
     8.  La copertura finanziaria delle eventuali spese
  sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero
 
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  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
 
DATA=990423 FASCID=DDL13-5952 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5952 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=033 PAGFIN=0006 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=595200 00 FASCIDC=13DDL5952 SORTNAV=0595200 000 00000 ZZDDLC5952 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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