| (Formazione in omeopatia,
agopuntura e fitoterapia).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, istituisce la
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Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in
agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione promuove un piano di studio per la
formazione del medico che opera con i protocolli terapeutici
omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla
nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della
medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
4. La Commissione indica le modalità d'inserimento nei
corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di
medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di
chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di
agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il
riconoscimento dei corsi di formazione post laurea
presso università degli studi pubbliche e private e presso
istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline
il diploma di Stato.
5. Il medico che ha completato il percorso formativo di
cui al comma 4, acquisisce la qualifica professionale di
omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
6. La Commissione propone, sentite la Federazione italiana
degli Ordini dei medici e chirurghi, degli odontoiatri e dei
medici veterinari, le modalità relative all'inquadramento
degli operatori sanitari che conseguono la qualifica
professionale di omeopata, di agopuntore e di
fitoterapeuta.
7. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati
dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di cui uno con funzione di presidente, due per
ognuno delle tre terapie interessate, un rappresentante della
Federazione italiana degli Ordini dei medici e chirurghi e
degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della
sanità. Il segretario della Commissione è un funzionario del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica con qualifica funzionale non inferiore
all'ottava.
8. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero
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dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
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