| (Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio
fitoterapico).
1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e
i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro
inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario
nazionale.
2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la
modalità d'inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi
fitoterapici nel prontuario farmaceutico del Servizio
sanitario nazionale garantisca la corretta informazione
scientifica.
3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro
anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo
mandato proporrà due suoi rappresentanti per l'inserimento
nella Commissione unica del farmaco (CUF).
4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci
membri: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui
uno con funzione di presidente, due medici, due farmacisti,
due ricercatori esperti in medicina omeopatica e fitoterapia,
un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un
rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il segretario della Commissione è
un funzionario del Ministero della sanità con qualifica
funzionale non inferiore all'ottava.
5. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per i medicinali
è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio esistenti.
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