| 1. I referendum popolari, per deliberare
l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto
avente valore di legge, ai sensi dell'articolo 75 della
Costituzione, si svolgono tutti solo al termine della
legislatura durante la quale sono state raccolte le relative
firme e, per ciascuno di essi, è stata riconosciuta
l'ammissibilità da parte degli organi competenti, e negli
stessi giorni delle elezioni politiche generali.
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