| Onorevoli Colleghi! - Da tempo sono al centro
dell'iniziativa del Governo e del Parlamento provvedimenti a
favore del settore turistico. Tale settore, in particolare nel
Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori, sta conoscendo un
periodo di espansione grazie alla rivalutazione dei beni
ambientali, storici e archeologici presenti in gran numero
nella parte meridionale del nostro Paese. Tuttavia, le enormi
potenzialità di un settore trainante dell'economia nazionale
non appaiono, nel sud, ancora del tutto dispiegate. A ciò
concorrono varie cause, che possono consistere sia nella
persistenza di fattori ambientali che in ritardi
strutturali.
Uno dei problemi maggiormente denunciati dagli operatori
del settore è quello dell'insufficiente utilizzo degli
impianti ricettivi, mentre sarebbe auspicabile una presenza
turistica costante durante tutto l'anno e non solo in
determinati periodi. Tale affermazione è suffragata dai dati
relativi alle presenze nelle zone a maggiore vocazione
turistica, da cui risulta un sottoutilizzo della disponibilità
dei posti letto nelle strutture alberghiere.
Il Mezzogiorno d'Italia e le isole minori potrebbero
essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le
favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò
non accade e che invece le presenze si concentrano solo in
determinati periodi dell'anno. I prezzi sono alti perché sono
alti i costi aziendali, dovendo gli alberghi - e le altre
aziende del settore - sostenere anche costi aggiuntivi, quali
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il riscaldamento o l'animazione giornaliera, per supplire alle
carenze degli enti locali che concentrano le iniziative
culturali nei periodi di maggiore affluenza turistica.
Particolarmente pesante è soprattutto l'incidenza del
costo del lavoro, che pesa per il 50 per cento sui costi
totali di gestione. E' su questo punto che è possibile dare
vita ad iniziative tese a rendere più competitive le aree
turistiche meridionali, in particolare le aziende aventi
carattere stagionale.
La presente proposta di legge prevede una
defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il
31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende
stagionali che protraggono il periodo di apertura e un
prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi
qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di
agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali.
Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende
ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per
permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali
rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in
modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche
nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro,
favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci
proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività
alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che
le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), causate dalle agevolazioni contributive
previste dalla presente proposta di legge, verrebbero
compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS
dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai
quali è prolungato il rapporto di lavoro stagionale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per
le aziende turistiche a carattere stagionale che abbiano
assunto lavoratori a tempo determinato per un periodo non
superiore a sette mesi, la possibilità di prorogare i rapporti
lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che
le medesime aziende debbano versare all'INPS i relativi
contributi e senza che l'azienda perda il carattere
stagionale. Lo stesso articolo prevede che tali agevolazioni
siano concesse anche nelle aziende che anticipino la data di
apertura rispetto all'anno precedente.
L'articolo 2 stabilisce che la data di apertura e quella
di chiusura saranno assunte a riferimento per l'intero
triennio.
Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i limiti temporali entro i
quali sono applicabili le agevolazioni.
L'articolo 5 prevede l'obbligo per le aziende di
notificare all'INPS il periodo di tempo in cui intendono
restare aperte e l'elenco dei lavoratori di cui si chiede la
proroga contrattuale o l'assunzione anticipata.
L'articolo 6 stabilisce che le aziende possono usufruire
delle agevolazioni per un periodo non superiore a tre anni. Al
comma 2 si prevede che, al termine del triennio, le aziende
possono optare per il carattere annuale della propria
attività, usufruendo per un altro biennio della agevolazione
contributiva, versando il 50 per cento dei contributi
dovuti.
L'articolo 7 prevede che il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a copertura delle
minori entrate dovute alle agevolazioni contributive,
trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente,
tenendo conto dei risparmi conseguiti dallo stesso Istituto
dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non
erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è
prorogato.
L'onere derivante dall'attuazione della legge è coperto,
nel triennio 1999-2001, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
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