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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70038
DDL5954-0002
Progetto di legge Camera n. 5954 - testo presentato - (DDL13-5954)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5954. TESTIPDL
...C5954.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5954 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Da tempo sono al centro
  dell'iniziativa del Governo e del Parlamento provvedimenti a
  favore del settore turistico.  Tale settore, in particolare nel
  Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori, sta conoscendo un
  periodo di espansione grazie alla rivalutazione dei beni
  ambientali, storici e archeologici presenti in gran numero
  nella parte meridionale del nostro Paese.  Tuttavia, le enormi
  potenzialità di un settore trainante dell'economia nazionale
  non appaiono, nel sud, ancora del tutto dispiegate.  A ciò
  concorrono varie cause, che possono consistere sia nella
  persistenza di fattori ambientali che in ritardi
  strutturali.
     Uno dei problemi maggiormente denunciati dagli operatori
  del settore è quello dell'insufficiente utilizzo degli
  impianti ricettivi, mentre sarebbe auspicabile una presenza
  turistica costante durante tutto l'anno e non solo in
  determinati periodi.  Tale affermazione è suffragata dai dati
  relativi alle presenze nelle zone a maggiore vocazione
  turistica, da cui risulta un sottoutilizzo della disponibilità
  dei posti letto nelle strutture alberghiere.
     Il Mezzogiorno d'Italia e le isole minori potrebbero
  essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le
  favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò
  non accade e che invece le presenze si concentrano solo in
  determinati periodi dell'anno.  I prezzi sono alti perché sono
  alti i costi aziendali, dovendo gli alberghi - e le altre
  aziende del settore - sostenere anche costi aggiuntivi, quali
 
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  il riscaldamento o l'animazione giornaliera, per supplire alle
  carenze degli enti locali che concentrano le iniziative
  culturali nei periodi di maggiore affluenza turistica.
     Particolarmente pesante è soprattutto l'incidenza del
  costo del lavoro, che pesa per il 50 per cento sui costi
  totali di gestione.  E' su questo punto che è possibile dare
  vita ad iniziative tese a rendere più competitive le aree
  turistiche meridionali, in particolare le aziende aventi
  carattere stagionale.
     La presente proposta di legge prevede una
  defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il
  31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende
  stagionali che protraggono il periodo di apertura e un
  prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi
  qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di
  agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali.
     Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende
  ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per
  permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali
  rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in
  modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche
  nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro,
  favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci
  proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività
  alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
     Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che
  le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS), causate dalle agevolazioni contributive
  previste dalla presente proposta di legge, verrebbero
  compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS
  dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai
  quali è prolungato il rapporto di lavoro stagionale.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per
  le aziende turistiche a carattere stagionale che abbiano
  assunto lavoratori a tempo determinato per un periodo non
  superiore a sette mesi, la possibilità di prorogare i rapporti
  lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che
  le medesime aziende debbano versare all'INPS i relativi
  contributi e senza che l'azienda perda il carattere
  stagionale.  Lo stesso articolo prevede che tali agevolazioni
  siano concesse anche nelle aziende che anticipino la data di
  apertura rispetto all'anno precedente.
     L'articolo 2 stabilisce che la data di apertura e quella
  di chiusura saranno assunte a riferimento per l'intero
  triennio.
     Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i limiti temporali entro i
  quali sono applicabili le agevolazioni.
     L'articolo 5 prevede l'obbligo per le aziende di
  notificare all'INPS il periodo di tempo in cui intendono
  restare aperte e l'elenco dei lavoratori di cui si chiede la
  proroga contrattuale o l'assunzione anticipata.
     L'articolo 6 stabilisce che le aziende possono usufruire
  delle agevolazioni per un periodo non superiore a tre anni.  Al
  comma 2 si prevede che, al termine del triennio, le aziende
  possono optare per il carattere annuale della propria
  attività, usufruendo per un altro biennio della agevolazione
  contributiva, versando il 50 per cento dei contributi
  dovuti.
     L'articolo 7 prevede che il Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica, a copertura delle
  minori entrate dovute alle agevolazioni contributive,
  trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente,
  tenendo conto dei risparmi conseguiti dallo stesso Istituto
  dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non
  erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è
  prorogato.
     L'onere derivante dall'attuazione della legge è coperto,
  nel triennio 1999-2001, mediante riduzione dello stanziamento
  iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
  corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
 
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