| 1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il
graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche
a carattere stagionale, di cui al numero 48) dell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n.
378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come
individuato dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e nelle isole minori,
che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con
contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi,
possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i
rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a
quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga
dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a
carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il
carattere stagionale.
2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel
rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, è applicabile
anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura
stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente
e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la
medesima data.
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