| 1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono usufruire dei
benefìci di cui alla presente legge per un triennio.
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2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove
l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura
o anticipato la data di apertura, essa può optare, con
comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per
territorio, per il carattere annuale della propria attività;
in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio
dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, in
misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può
deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della
propria attività e in tale caso essa non può ulteriormente
usufruire della citata agevolazione contributiva.
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