| 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una
somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla
concessione delle agevolazioni contributive di cui
all'articolo 1.
2. Il rimborso all'INPS di cui al comma 1 è calcolato
tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini
di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione
non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro
stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni
contributive di cui all'articolo 1 e tenendo conto dei
relativi contributi a favore dell'INPS a carico dei
lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato
prorogato ai sensi dell'articolo 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si
provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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4. Con provvedimento legislativo di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate relative
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
derivanti, nel triennio 1999-2001, dalla proroga dei rapporti
di lavoro di cui all'articolo 1, possono, in deroga alle
disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a
reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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