| (Potenziamento delle dotazioni organiche).
1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza
e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei
compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonchè per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica
di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è
aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono
essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del
Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale
della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito
l'ispettore generale capo.
2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio,
con particolare riferimento ai servizi antincendio
aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e
all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi
costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove
province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementata di complessive 715 unità, distribuite
nei profili professionali indicati nella allegata tabella A;
di conseguenza l'organico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è rideterminato secondo la tabella B. Per le esigenze
funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici
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centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile
i profili professionali di funzionario amministrativo della
VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della
IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno
stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro. La dotazione organica degli stessi profili
professionali è determinata nella citata tabella A. Il
personale del ruolo direttivo ad esaurimento già inquadrato
nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della
legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente
profilo professionale di nuova istituzione, mantenendo
l'ordine di ruolo e le anzianità maturate.
3. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione
del comma 2, si provvede, fino al 31 dicembre 1999,
prioritariamente mediante utilizzazione della graduatoria
degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del
Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 55 del 13
luglio 1993. Gli effetti finanziari derivanti dal presente
comma decorrono dal 1^ gennaio 2000.
4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31
dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo
l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e
verticale qualora alla data di entrata in vigore della
presente legge sia già stata emanata la normativa che
disciplina le relative procedure si provvede mediante
l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione
competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria
del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione
civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro
dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
5. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 11.500 milioni
per l'anno 1999 e di lire 12.500 milioni rispettivamente per
gli anni 2000 e 2001.
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