| (Commissione medica per l'accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali).
1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un
dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di
altra Amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo,
che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può
essere integrata da un numero massimo di altri due componenti
per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' abrogato
l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio
1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521.
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei
quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1,
risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più
sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna
delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove
possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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