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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70050
DDL5955-0005
Progetto di legge Camera n. 5955 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5955)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5955. TESTIPDL
...C5955.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5955 ZZ13 ZZPD ZZTR
        (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).
     1.  All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della
  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni,
  le parole: "essi debbono essere in possesso dei requisiti
  prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
  Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e
  le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili
  del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario".
     2.  Con il decreto di cui all'articolo 7, ultimo comma,
  primo periodo, della legge n. 1570 del 1941, come modificato
 
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  dal comma 1 del presente articolo, vengono altresì
  individuate, in analogia con quelle previste dalla
  contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio
  permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le
  sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari
  e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal
  trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e
  dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal
  comma 8.  A decorrere dalla data di emanazione del predetto
  decreto sono abrogate le precedenti disposizioni in
  materia.
     3.  I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le
  scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi
  con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con
  decreto del Ministro dell'interno.
     4.  I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del
  collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere
  trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile
  del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti
  disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente
  e sulla base di una apposita graduatoria di merito.  Nella
  prima applicazione della presente disposizione detto limite è
  fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando
  le riserve di legge.
     5.  Per il trattenimento in servizio sono richiesti i
  seguenti requisiti:
         a)  possesso di una specializzazione professionale
  in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
         b)  possesso dei requisiti psico-fisici e
  attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411,
  come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto
  del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
         c)  non avere riportato le sanzioni disciplinari
  stabilite dal decreto di cui al comma 2.
 
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     6.  La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata
  sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del
  Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito
  stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole
  centrali antincendi e al rendimento durante il servizio
  espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco.  Sulla base di detta graduatoria si procede
  all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e
  attitudinali fino al limite dei posti da coprire.
     7.  I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio,
  prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano
  un apposito corso di formazione, che si conclude con esame
  finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di
  tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro
  dell'interno.
     8.  Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il
  personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed
  abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni
  disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2, può
  accedere al profilo di vigile del fuoco.
     9.  Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la
  frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco
  trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è
  loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento
  del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco
  permanenti.  Durante il corso di formazione di cui al comma 7
  spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il
  periodo del servizio di leva.
     10.  La percentuale di accesso alle carriere iniziali del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo
  3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i
  volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è
  incrementata del 10 per cento.  I posti derivanti da tale
  incremento sono riservati al personale che, ai sensi
  dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
  Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere
  immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale
  dei vigili del fuoco e che in tale periodo ha prestato
 
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  servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio
  dell'Esercito.
 
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