| (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).
1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni,
le parole: "essi debbono essere in possesso dei requisiti
prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e
le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario".
2. Con il decreto di cui all'articolo 7, ultimo comma,
primo periodo, della legge n. 1570 del 1941, come modificato
Pag. 5
dal comma 1 del presente articolo, vengono altresì
individuate, in analogia con quelle previste dalla
contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio
permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le
sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari
e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal
trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e
dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal
comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto
decreto sono abrogate le precedenti disposizioni in
materia.
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le
scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi
con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'interno.
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del
collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere
trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile
del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti
disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente
e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella
prima applicazione della presente disposizione detto limite è
fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando
le riserve di legge.
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale
in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e
attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto
del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari
stabilite dal decreto di cui al comma 2.
Pag. 6
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata
sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del
Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito
stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole
centrali antincendi e al rendimento durante il servizio
espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede
all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e
attitudinali fino al limite dei posti da coprire.
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio,
prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano
un apposito corso di formazione, che si conclude con esame
finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di
tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro
dell'interno.
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il
personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed
abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni
disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2, può
accedere al profilo di vigile del fuoco.
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la
frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco
trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è
loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento
del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco
permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7
spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il
periodo del servizio di leva.
10. La percentuale di accesso alle carriere iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i
volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è
incrementata del 10 per cento. I posti derivanti da tale
incremento sono riservati al personale che, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere
immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e che in tale periodo ha prestato
Pag. 7
servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio
dell'Esercito.
| |