| (Alloggi di servizio).
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge
27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonchè
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere
assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo,
indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di
proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei
criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284,
Pag. 9
intendendosi per sede di servizio una delle strutture del
Corpo situata nel comune di Roma.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli
immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio
dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa
sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei
servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le
amministrazioni statali e le altre amministrazioni pubbliche
attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di
dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le
modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.
| |