| (Acquisizione di immobili e stipulazione
dei contratti di locazione).
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di
immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del
Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, è
richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500
milioni.
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali
in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di
affitto, nelle more della definizione delle procedure di
locazione di immobili.
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le
parole: "per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi
di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto
dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a
garantire la permanente efficienza degli interventi di
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soccorso tecnico urgente in previsione di possibili
emergenze".
4. Al fine del contenimento della spesa per la locazione
di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, è sancito il diritto di prelazione sulle
dismissioni demaniali in favore del Corpo stesso per
l'eventuale acquisizione delle medesime.
5. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno
1999 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie
didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il
completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di
nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento
dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
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