| (Misure a favore del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento
delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione
di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione
inferiore ai 30.000 abitanti, al fine di assicurare sul
territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione
civile.
2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle
dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti
volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali,
singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano
i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero
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dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e
assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le
attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può
accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e
successive modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari
dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari
relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso
all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito
indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta
sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in
relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione
di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle
donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei
casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti:
"e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal
personale volontario in attività presso gli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
6. Il personale volontario in attività negli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in
attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora
idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo
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stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede
volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza
dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del
presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il
soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati
alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili
del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza
fuori dalla propria area di competenza.
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