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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70056
DDL5955-0011
Progetto di legge Camera n. 5955 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5955)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5955. TESTIPDL
...C5955.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5955 ZZ13 ZZPD ZZTR
          (Misure a favore del personale volontario
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
     1.  Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento
  delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione
  di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione
  inferiore ai 30.000 abitanti, al fine di assicurare sul
  territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione
  civile.
     2.  Allo scopo di contribuire al miglioramento delle
  dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti
  volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali,
  singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano
  i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero
 
                              Pag. 11
 
  dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e
  assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le
  attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.
     3.  L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può
  accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e
  successive modificazioni.
     4.  Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari
  dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari
  relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso
  all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito
  indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta
  sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in
  relazione all'acquisto dei citati beni.  Agli atti di donazione
  di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle
  donazioni.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
  1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     5.  All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio
  1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei
  casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti:
  "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal
  personale volontario in attività presso gli appositi
  distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
     6.  Il personale volontario in attività negli appositi
  distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in
  attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora
  idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo
 
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  stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede
  volontaria.  Tale richiesta è accolta fino a concorrenza
  dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999,
  2000 e 2001.  All'onere derivante dall'applicazione del
  presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli
  anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica utilizzando l'accantonamento relativo alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
     7.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il
  personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il
  soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati
  alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili
  del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza
  fuori dalla propria area di competenza.
 
DATA=990426 FASCID=DDL13-5955 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5955 TOTPAG=0022 TOTDOC=0023 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=024 PAGFIN=0012 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=595500 00 FASCIDC=13DDL5955 SORTNAV=0595500 000 00000 ZZDDLC5955 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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