| (Disposizioni in materia di vigili volontari
discontinui).
1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge
23 dicembre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno per
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le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il
personale volontario disponibile sia numericamente
insufficiente.
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per
l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
prevede la possibilità di partecipazione ai concorsi stessi, a
domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui
al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed
un'età anagrafica sino a 35 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2, a
parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la
precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile
volontario discontinuo.
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