| (Istituzione del fondo a disposizione).
1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno - centro di responsabilità
"Protezione civile e servizi antincendi" - unità previsionale
di base "Spese generali di funzionamento" è istituito un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità
previsionale di base, con esclusione delle spese di
personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1,
con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità
previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti
con decreti del Ministro dell'interno di cui è data
comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio.
3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000
milioni.
4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della
guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ",del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco".
| |