| (Convenzioni).
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Ministero
dell'interno stipula con regioni, enti locali e altri enti
pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato
vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti
unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" e del
centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e
addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dalla Polizia di Stato, ai sensi delle convenzioni di cui al
comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono
riassegnati ai capitoli concernenti, rispettivamente, il Fondo
per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Fondo di
assistenza del personale della Polizia di Stato.
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