| (Servizi a pagamento).
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
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sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. L'entità degli importi relativi ai servizi di
prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività
elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9
aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità
delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi
oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti
all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo
3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono
determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego
del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per
l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre
1973, n. 734.
4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente.
5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità della separazione delle
funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di
certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609.
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