| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, con esclusione di quelli per i quali è già prevista la
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copertura finanziaria, valutati in lire 14.100 milioni per
l'anno 1999 e in lire 63.500 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede, per il triennio 1999-2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.600
milioni per l'anno 1999, a lire 56.000 milioni per l'anno 2000
e a lire 56.000 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 6.500
milioni per l'anno 1999 e a lire 7.000 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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