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Onorevoli Colleghi!
Ambito di intervento normativo - Istruttoria legislativa
svolta.
Il testo che viene presentato all'Assemblea è quello del
disegno di legge di iniziativa del Governo per il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvato dal Senato della Repubblica il 21 aprile 1999, dopo
un lungo dibattito che aveva tenuto conto delle numerose
proposte di iniziativa parlamentare presentate al Senato.
La Commissione Affari costituzionali della Camera iniziava
la discussione del testo il 15 giugno 1999, abbinandovi
l'esame della proposta di legge C. 4326, presentata
dall'onorevole Cento ed altri. Istituiva un Comitato ristretto
cui demandava una serie di audizioni informali dei soggetti
interessati ed in data 28 luglio 1999 adottava come testo base
il disegno di legge governativo e fissava il termine degli
emendamenti al 15 settembre successivo.
Iniziava allora un fervido dibattito con il Governo per
poter tenere conto di quanto emerso dalle audizioni e dagli
emendamenti presentati da tutte le forze politiche e
convergenti verso un ancora più significativo aumento
dell'organico e delle dotazioni ed un adeguamento alle
disposizioni legislative entrate nel frattempo in vigore.
Il tempo intercorso è stato utilmente impiegato perché
l'incremento di organico previsto inizialmente per 725 unità è
stato portato a 1301, oltre all'accoglimento di alcune
significative proposte giunte da parte di esponenti dei
partiti di maggioranza e di opposizione.
Nel frattempo l'espletazione del concorso bandito nel 1998
garantisce una presenza di idonei sufficienti a coprire in
poco tempo l'incremento che questo disegno di legge prevede
per un corpo benemerito e così esposto a rischi, fino al
sacrificio della vita, e così utile per la salvaguardia
dell'ambiente esposto a tutti i pericoli (incendi, frane,
alluvioni, terremoti). Pur rendendoci conto che anche questo
provvedimento non risolve i problemi annosi del corpo, siano
persuasi che dia un notevole contributo al miglioramento della
situazione.
Durante l' iter è stato prezioso l'intervento dei
pareri delle varie Commissioni, le cui condizioni sono state
prese in considerazione ed accettate integralmente con la sola
eccezione di due delle quattro condizioni della Commissione
Difesa, avendo il Governo sollevato l'obiezione che
l'abolizione della possibilità di accesso al profilo di vigile
del fuoco da parte dei vigili del fuoco ausiliari trattenuti
in servizio creerebbe una discriminazione nei confronti dei
giovani che svolgono la leva presso altre amministrazioni
dello Stato. Riconoscendo, però, la necessità di tener conto
della legge di riforma del servizio militare in corso di
approvazione, la Commissione ha specificato che le
disposizioni riguardanti la leva si applicano fino all'entrata
in vigore delle norme attuative della legge di riforma del
servizio militare.
Illustrazione del testo del disegno di legge.
Il disegno di legge si articola in tre capi per
complessivo 19 articoli. Il primo capo riguarda disposizioni
in materia di incrementi delle dotazioni organiche e di
ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Comprende i primi 6 articoli.
Il secondo detta disposizioni di carattere strumentale per
la migliore organizzazione del corpo dei vigili del fuoco e si
estende dall'articolo 7 all'articolo 15.
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Il terzo prevede disposizioni in materia finanziaria e
contabile per complessivi 4 articoli.
L'articolo 1 dispone l'aumento di dodici unità di
dirigenti dell'area operativa tecnica, dà disposizioni sul
livello dirigenziale generale e, soprattutto, prevede che la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sia aumentato di 1301 unità e detta norme per la copertura di
posti previsti nel profilo di vigile del fuoco e in quello di
ragioniere.
L'articolo 2 dà disposizioni sugli incarichi di funzioni
dirigenziali, l'articolo 3 fissa norme per la commissione
medica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. L'articolo
4 si occupa dell'arruolamento dei vigili volontari ausiliari
per tutto il periodo intercorrente fino alla data di entrata
in vigore delle norme attuative della legge di riforma del
servizio militare. L'articolo 5 detta disposizioni per il
personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno e il 6
per lo svolgimento di attività sportive.
L'articolo 7 si occupa dell'acquisto di mezzi antincendi
aeroportuali, l'articolo 8 degli alloggi di servizio,
l'articolo 9 dell'acquisizione di immobili e stipula dei
contratti di locazione, l'articolo 10 prevede misure a favore
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli articoli 11, 12 e 13 dettano disposizioni in
materia di lavoro straordinario, di vigili volontari
discontinui, di operatori amministrativo-contabili. Gli
articoli 14 e 15 si occupano rispettivamente dei corpi
permanenti dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e della
Valle d'Aosta e della salvaguardia delle competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
L'articolo 16 riguarda l'istituzione di un fondo a
disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei
capitoli della unità previsionale di base, l'articolo 17 delle
convenzioni, il 18 dei servizi a pagamento e il 19 della
copertura finanziaria.
In conclusione, raccomando la sollecita approvazione del
provvedimento.
Domenico MASELLI, Relatore.
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