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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70070
DDL5955-0002
Relazione Camera n. 5955-A (DDL13-5955-A)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5955A, C4326A. TESTIPDL
...C5955A, C4326A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5955A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 3
 
     Onorevoli Colleghi!
  Ambito di intervento normativo - Istruttoria legislativa
  svolta.
     Il testo che viene presentato all'Assemblea è quello del
  disegno di legge di iniziativa del Governo per il
  potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
  approvato dal Senato della Repubblica il 21 aprile 1999, dopo
  un lungo dibattito che aveva tenuto conto delle numerose
  proposte di iniziativa parlamentare presentate al Senato.
     La Commissione Affari costituzionali della Camera iniziava
  la discussione del testo il 15 giugno 1999, abbinandovi
  l'esame della proposta di legge C. 4326, presentata
  dall'onorevole Cento ed altri.  Istituiva un Comitato ristretto
  cui demandava una serie di audizioni informali dei soggetti
  interessati ed in data 28 luglio 1999 adottava come testo base
  il disegno di legge governativo e fissava il termine degli
  emendamenti al 15 settembre successivo.
     Iniziava allora un fervido dibattito con il Governo per
  poter tenere conto di quanto emerso dalle audizioni e dagli
  emendamenti presentati da tutte le forze politiche e
  convergenti verso un ancora più significativo aumento
  dell'organico e delle dotazioni ed un adeguamento alle
  disposizioni legislative entrate nel frattempo in vigore.
     Il tempo intercorso è stato utilmente impiegato perché
  l'incremento di organico previsto inizialmente per 725 unità è
  stato portato a 1301, oltre all'accoglimento di alcune
  significative proposte giunte da parte di esponenti dei
  partiti di maggioranza e di opposizione.
     Nel frattempo l'espletazione del concorso bandito nel 1998
  garantisce una presenza di idonei sufficienti a coprire in
  poco tempo l'incremento che questo disegno di legge prevede
  per un corpo benemerito e così esposto a rischi, fino al
  sacrificio della vita, e così utile per la salvaguardia
  dell'ambiente esposto a tutti i pericoli (incendi, frane,
  alluvioni, terremoti).  Pur rendendoci conto che anche questo
  provvedimento non risolve i problemi annosi del corpo, siano
  persuasi che dia un notevole contributo al miglioramento della
  situazione.
     Durante l' iter  è stato prezioso l'intervento dei
  pareri delle varie Commissioni, le cui condizioni sono state
  prese in considerazione ed accettate integralmente con la sola
  eccezione di due delle quattro condizioni della Commissione
  Difesa, avendo il Governo sollevato l'obiezione che
  l'abolizione della possibilità di accesso al profilo di vigile
  del fuoco da parte dei vigili del fuoco ausiliari trattenuti
  in servizio creerebbe una discriminazione nei confronti dei
  giovani che svolgono la leva presso altre amministrazioni
  dello Stato.  Riconoscendo, però, la necessità di tener conto
  della legge di riforma del servizio militare in corso di
  approvazione, la Commissione ha specificato che le
  disposizioni riguardanti la leva si applicano fino all'entrata
  in vigore delle norme attuative della legge di riforma del
  servizio militare.
  Illustrazione del testo del disegno di legge.
     Il disegno di legge si articola in tre capi per
  complessivo 19 articoli.  Il primo capo riguarda disposizioni
  in materia di incrementi delle dotazioni organiche e di
  ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Comprende i primi 6 articoli.
     Il secondo detta disposizioni di carattere strumentale per
  la migliore organizzazione del corpo dei vigili del fuoco e si
  estende dall'articolo 7 all'articolo 15.
 
                               Pag. 4
 
     Il terzo prevede disposizioni in materia finanziaria e
  contabile per complessivi 4 articoli.
     L'articolo 1 dispone l'aumento di dodici unità di
  dirigenti dell'area operativa tecnica, dà disposizioni sul
  livello dirigenziale generale e, soprattutto, prevede che la
  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  sia aumentato di 1301 unità e detta norme per la copertura di
  posti previsti nel profilo di vigile del fuoco e in quello di
  ragioniere.
     L'articolo 2 dà disposizioni sugli incarichi di funzioni
  dirigenziali, l'articolo 3 fissa norme per la commissione
  medica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.  L'articolo
  4 si occupa dell'arruolamento dei vigili volontari ausiliari
  per tutto il periodo intercorrente fino alla data di entrata
  in vigore delle norme attuative della legge di riforma del
  servizio militare.  L'articolo 5 detta disposizioni per il
  personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno e il 6
  per lo svolgimento di attività sportive.
     L'articolo 7 si occupa dell'acquisto di mezzi antincendi
  aeroportuali, l'articolo 8 degli alloggi di servizio,
  l'articolo 9 dell'acquisizione di immobili e stipula dei
  contratti di locazione, l'articolo 10 prevede misure a favore
  del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco, gli articoli 11, 12 e 13 dettano disposizioni in
  materia di lavoro straordinario, di vigili volontari
  discontinui, di operatori amministrativo-contabili.  Gli
  articoli 14 e 15 si occupano rispettivamente dei corpi
  permanenti dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e della
  Valle d'Aosta e della salvaguardia delle competenze delle
  regioni a statuto speciale e delle province autonome.
     L'articolo 16 riguarda l'istituzione di un fondo a
  disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei
  capitoli della unità previsionale di base, l'articolo 17 delle
  convenzioni, il 18 dei servizi a pagamento e il 19 della
  copertura finanziaria.
     In conclusione, raccomando la sollecita approvazione del
  provvedimento.
                               Domenico MASELLI,  Relatore.
 
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