| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: "conferite" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente
previsti";
all'articolo 1, dopo il comma 3 siano aggiunti i
seguenti:
"3- bis. Gli oneri derivanti dall'incremento
della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati
nel limite della misura massima complessiva di lire 36
miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal
2001".
"3- ter. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo
professionale e qualifica delle unità di personale considerate
ai fini dell'incremento della dotazione organica di cui al
comma 3.";
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: "integrata" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio";
all'articolo 3, comma 4, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il trattenimento in servizio nei limiti di
cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure
di programmazione delle assunzioni di personale previste
Pag. 7
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni.";
all'articolo 3, comma 8, siano aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni.";
all'articolo 8, comma 6, periodo, le parole da:
"utilizzando" sino alla fine del periodo siano sostituite
dalle seguenti: "allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica";
all'articolo 9, comma 1, le parole: "a 240.000 ore"
siano sostituite dalle seguenti: "a 160.000 ore per il 2000 ed
a 240.000 ore a decorrere dal 2001.";
all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma.
"1- bis. L'onere per l'attuazione del presente articolo è
fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000
e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.";
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "è elevato"
siano inserite le seguenti: "nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio";
all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
"2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150
milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.";
All'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi da 1 a 3 e 6, dell'articolo 5- bis, dell'articolo
9, comma 1- bis, e dell'articolo 13, comma 3, valutati
complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in
lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni
a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio
2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per
l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a
lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per
l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.";
Pag. 8
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 6, sia precisato che l'incremento
della dotazione del fondo ivi previsto sia disposto a regime a
decorrere dal 2000;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 5, valuti
la Commissione l'opportunità di chiarire che la domanda dei
candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso ivi
previsto volta all'assunzione in servizio nel profilo
professionale di ragioniere debba essere presentata dopo
l'esperimento di apposito interpello da parte
dell'amministrazione interessata;
b) in riferimento all'articolo 5, comma 4, valuti
la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se
l'esclusione dalla corresponsione del trattamento di missione
e del compenso per lavoro straordinario per il personale
impegnato nell'attività di preparazione agonistica debba
intendersi in termini assoluti per il personale di cui
all'articolo 5, ovvero solo in corrispondenza con i periodi di
preparazione;
c) in riferimento all'articolo 13, comma 4, valuti
la Commissione di merito che l'inserimento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nei programmi di finanziamento di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del
1998 comporterà una corrispondente riduzione degli interventi
in favore degli altri soggetti destinatari dei programmi
stessi.
(parere espresso il 30 marzo 2000)
Sull'emendamento 1.17 del relatore trasmesso dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che nel testo del provvedimento siano
recepite le condizioni, contenute nel parere espresso dal
Comitato sul provvedimento il 30 marzo 2000, relative alla
misura massima degli oneri derivanti dall'ampliamento della
dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco previsto
dall'articolo 3 del provvedimento ed alla distribuzione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle unità
di personale considerate ai fini dello stesso incremento della
dotazione organica.
(parere espresso il 24 maggio 2000)
| |