| (Disposizioni sul processo amministrativo).
1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i
commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha
emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali
l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui
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l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non
sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso,
sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve
essere depositato nella segreteria del tribunale
amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima
notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche
copia del provvedimento impugnato, ove notificato o comunicato
al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda
avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale
provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base
ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e
quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato,
nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è
stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni".
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza
tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un
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magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante
ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso".
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata
in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza
indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo
d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal
presidente della sezione, anche su istanza di parte,
l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello
con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero
di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha
diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli
atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di
riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la
sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura
della segreteria su istanza motivata dalla parte
interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del
procedimento di appello la segreteria comunica al giudice di
primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la
trasmissione del fascicolo di primo grado".
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