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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70098
DDL5956-0002
Progetto di legge Camera n. 5956 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5956)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5956. TESTIPDL
...C5956.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5956 ZZ13 ZZPD ZZTR
         (Disposizioni sul processo amministrativo).
     1.  All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i
  commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
     "Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha
  emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali
  l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi,
  entro il termine di sessanta giorni da quello in cui
 
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  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia
  comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non
  sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia
  scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
  da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
  integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
  controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
  amministrativo regionale.  Tutti i provvedimenti adottati in
  pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso,
  sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti.
     Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve
  essere depositato nella segreteria del tribunale
  amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima
  notifica.  Nel termine stesso deve essere depositata anche
  copia del provvedimento impugnato, ove notificato o comunicato
  al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda
  avvalersi in giudizio.
     La mancata produzione della copia del provvedimento
  impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
  implica decadenza.
     L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
  del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale
  provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base
  ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e
  quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
     Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato,
  nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è
  stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
  costituite.
     Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
  presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
  anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
  documenti nel termine e nei modi opportuni".
     2.  Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle
  leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
  giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
     "La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza
  tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un
 
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  magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante
  ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della
  successiva udienza di trattazione del ricorso".
     3.  All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     "I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
  amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
  parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata
  in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza
  indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo
  d'ufficio.  Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal
  presidente della sezione, anche su istanza di parte,
  l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
  già acquisiti dal giudice di primo grado.  Nel caso di appello
  con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero
  di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha
  diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli
  atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di
  riproduzione.
     Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la
  sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
  originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura
  della segreteria su istanza motivata dalla parte
  interessata.
     Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del
  procedimento di appello la segreteria comunica al giudice di
  primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la
  trasmissione del fascicolo di primo grado".
 
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