| (Ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione).
1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
è inserito il seguente:
"Art. 21- bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio
dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con
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ordinanza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che
il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso
in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata
per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro
novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel
giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina
all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine
non superiore a trenta giorni e contestualmente nomina un
commissario che provveda in luogo dell'amministrazione qualora
quest'ultima resti inadempiente oltre il detto termine".
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