| (Disposizioni generali
sul processo cautelare).
1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai seguenti:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante
il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il
giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di
una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La
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concessione o il diniego della misura cautelare non può essere
subordinata a cauzione quando la richiesta cutelare attenga ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla
salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza di accoglimento,
oltre alla valutazione del pregiudizio allegato, contiene
l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono
a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. I
difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove
ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso
di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure
la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il
ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con
separata istanza notificata alle controparti, chiedere al
presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure
cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto
motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è
efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza
cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile.
Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale
amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può
definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove
necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la
data della successiva trattazione del ricorso a norma del
comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure
cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
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inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via
provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della richiesta cautelare fissa altresì la data
di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare
respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a
fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia
adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni
attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di
cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e
dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al
Consiglio di Stato".
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi
regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è
ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
centoventi giorni dalla comunicazione del deposito
dell'ordinanza stessa nella segreteria".
3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla
data di entrata in vigore della presente legge il termine di
centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò
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non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto
dalla normativa anteriore.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi
di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale
su istanza di parte, in via provvisionale, dispone con
ordinanza provvisoriamente esecutiva la condanna a somme di
danaro quando il credito azionato sia certo, liquido ed
esigibile.
5. Al fine di cui al comma 4 il presidente del tribunale,
ovvero il presidente della sezione interna o della sezione
distaccata, fissa, su istanza di parte, la discussione in
camera di consiglio per la prima udienza utile e, quando ciò
non sia possibile, entro un periodo non superiore ai trenta
giorni successivi al deposito del ricorso.
6. Il procedimento di cui ai commi 4 e 5 si applica anche
al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di
appello.
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