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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70100
DDL5956-0004
Progetto di legge Camera n. 5956 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5956)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5956. TESTIPDL
...C5956.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5956 ZZ13 ZZPD ZZTR
                     (Disposizioni generali
                   sul processo cautelare).
     1.  Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6
  dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai seguenti:
     "Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
  irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
  ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante
  il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
  chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
  l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
  circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli
  effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
  amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
  ordinanza emessa in camera di consiglio.  Nel caso in cui
  dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il
  giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di
  una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
  concessione o il diniego della misura cautelare.  La
 
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  concessione o il diniego della misura cautelare non può essere
  subordinata a cauzione quando la richiesta cutelare attenga ad
  interessi essenziali della persona quali il diritto alla
  salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
  primario rilievo costituzionale.  L'ordinanza di accoglimento,
  oltre alla valutazione del pregiudizio allegato, contiene
  l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono
  a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.  I
  difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove
  ne facciano richiesta.
     Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso
  di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure
  la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il
  ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con
  separata istanza notificata alle controparti, chiedere al
  presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
  sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure
  cautelari provvisorie.  Il presidente provvede con decreto
  motivato, anche in assenza di contraddittorio.  Il decreto è
  efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza
  cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile.
  Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
  Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
  cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza
  appellata.
     In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale
  amministrativo regionale, accertata la completezza del
  contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
  presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può
  definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26.  Ove
  necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
  l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la
  data della successiva trattazione del ricorso a norma del
  comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure
  cautelari interinali.
     Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
  l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
 
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  inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via
  provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
     L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di
  accoglimento della richiesta cautelare fissa altresì la data
  di trattazione del ricorso nel merito.
     La domanda di revoca o modificazione delle misure
  cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare
  respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a
  fatti sopravvenuti.
     Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
  ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia
  adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
  istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
  tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni
  attuative.  Il tribunale amministrativo regionale esercita i
  poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di
  cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
  decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e
  dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
  modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
  nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al
  Consiglio di Stato".
     2.  All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
  dopo il secondo comma è inserito il seguente:
     "Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi
  regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è
  ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di
  sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
  centoventi giorni dalla comunicazione del deposito
  dell'ordinanza stessa nella segreteria".
     3.  Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla
  data di entrata in vigore della presente legge il termine di
  centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò
 
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  non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto
  dalla normativa anteriore.
     4.  Nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi
  di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale
  su istanza di parte, in via provvisionale, dispone con
  ordinanza provvisoriamente esecutiva la condanna a somme di
  danaro quando il credito azionato sia certo, liquido ed
  esigibile.
     5.  Al fine di cui al comma 4 il presidente del tribunale,
  ovvero il presidente della sezione interna o della sezione
  distaccata, fissa, su istanza di parte, la discussione in
  camera di consiglio per la prima udienza utile e, quando ciò
  non sia possibile, entro un periodo non superiore ai trenta
  giorni successivi al deposito del ricorso.
     6.  Il procedimento di cui ai commi 4 e 5 si applica anche
  al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di
  appello.
 
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