| (Disposizioni particolari sul processo
in determinate materie).
1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
è inserito il seguente:
"Art. 23- bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti
di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici,
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ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,
nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi
dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n.400;
g) i provvedimenti di scioglimento di consigli
regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la
formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e
quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo
quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto
comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza
del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame
che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e
la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove
il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la
pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo
regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale
ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del
tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle
parti.
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4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti
possono depositare documenti entro il termine di quindici
giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui
al medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni
dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione
della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la
sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva
dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione
della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata".
2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n.249.
3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e
seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241, il ricorrente può
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente, anche se non in possesso del diploma
di laurea, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
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