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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70101
DDL5956-0005
Progetto di legge Camera n. 5956 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5956)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5956. TESTIPDL
...C5956.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5956 ZZ13 ZZPD ZZTR
            (Disposizioni particolari sul processo
                   in determinate materie).
     1.  Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
  è inserito il seguente:
     "Art. 23- bis. - 1.  Le disposizioni di cui al
  presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi
  di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
         a)  i provvedimenti relativi a procedure di
  affidamento di incarichi di progettazione e di attività
  tecnico-amministrative ad esse connesse;
         b)  i provvedimenti relativi alle procedure di
  aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o
  di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti
  di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle
  procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
  destinate alle predette opere;
         c)  i provvedimenti relativi alle procedure di
  aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici,
 
                               Pag. 8
 
  ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
  concorrenti;
         d)  i provvedimenti adottati dalle autorità
  amministrative indipendenti;
         e)  i provvedimenti relativi alle procedure di
  privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,
  nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
  soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi
  dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142;
         f)  i provvedimenti di nomina, adottati previa
  delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
  agosto 1988, n.400;
         g)  i provvedimenti di scioglimento di consigli
  regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la
  formazione e il funzionamento degli organi.
       2.  I termini per l'esame dell'istanza cautelare e
  quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo
  quelli per la proposizione del ricorso.
       3.  Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto
  comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a
  pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza
  del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
  stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame
  che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e
  la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
  con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
  udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di
  deposito dell'ordinanza.  In caso di rigetto dell'istanza
  cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove
  il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la
  pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo
  regionale per la fissazione dell'udienza di merito.  In tale
  ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
  ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del
  tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle
  parti.
 
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       4.  Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti
  possono depositare documenti entro il termine di quindici
  giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui
  al medesimo comma e possono depositare memorie entro i
  successivi dieci giorni.
       5.  Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
  estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
  regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
  opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
  sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul
  buon esito del ricorso.
       6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo
  della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
  dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
       7.  Il termine per la proposizione dell'appello
  avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
  pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni
  dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione
  della sentenza.  La parte può, al fine di ottenere la
  sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di
  trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva
  dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
  notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione
  della pubblicazione della sentenza.
       8.  Le disposizioni del presente articolo si
  applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di
  domanda di sospensione della sentenza appellata".
     2.  Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo
  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
  maggio 1997, n.135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge
  31 luglio 1997, n.249.
     3.  Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e
  seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241, il ricorrente può
  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
  difensore.  L'amministrazione può essere rappresentata e difesa
  da un proprio dipendente, anche se non in possesso del diploma
  di laurea, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
 
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