| (Decisioni in forma semplificata
e perenzione dei ricorsi ultradecennali).
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero
la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo
regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza
succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un
precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche
sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto
della completezza del contraddittorio, nella camera di
consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero
fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto
dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle
medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del
contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono
pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle
parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre
opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre
parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto
entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni
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successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di
consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione,
dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel
caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e
vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa
la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è
depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti
costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione
può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i
termini processuali".
2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultano depositati da oltre dieci anni sono
dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma
dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le
parti propongano istanza per la decisione entro novanta giorni
dalla stessa data.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma
semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali,
previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi
innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1971, n.1034, è sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la
camera di consiglio per la sommaria delibazione del
regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione
semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".
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