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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70103
DDL5956-0007
Progetto di legge Camera n. 5956 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5956)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5956. TESTIPDL
...C5956.
...DISEGNO DI LEGGE
Pag. 11 Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5956 ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Decisioni in forma semplificata
          e perenzione dei ricorsi ultradecennali).
     1.  All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
  l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
     "Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero
  la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
  o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo
  regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza
  succintamente motivata.  La motivazione dell'ordinanza può
  consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
  diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un
  precedente conforme.  In ogni caso, il giudice provvede anche
  sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
  procedura civile.
     La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto
  della completezza del contraddittorio, nella camera di
  consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero
  fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto
  dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi
  sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
  1924, n.1054, e successive modificazioni.
     Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle
  medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
     La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del
  contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono
  pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
  competente o da un magistrato da lui delegato.  Il decreto è
  depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle
  parti costituite.  Nel termine di trenta giorni dalla
  comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre
  opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre
  parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto
  entro dieci giorni dall'ultima notifica.  Nei trenta giorni
 
                              Pag. 12
 
  successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di
  consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
  ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione,
  dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.  Nel
  caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e
  vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa
  la possibilità di compensazione anche parziale.  L'ordinanza è
  depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti
  costituite.  Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione
  può essere proposto ricorso in appello.  Il giudizio di appello
  procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i
  termini processuali".
     2.  I ricorsi che alla data di entrata in vigore della
  presente legge risultano depositati da oltre dieci anni sono
  dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma
  dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
  introdotto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le
  parti propongano istanza per la decisione entro novanta giorni
  dalla stessa data.
     3.  Le disposizioni concernenti le decisioni in forma
  semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali,
  previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi
  innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi
  pensionistici, civili, militari e di guerra.
     4.  Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
  1971, n.1034, è sostituito dal seguente:
     "Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la
  camera di consiglio per la sommaria delibazione del
  regolamento di competenza proposto.  Qualora il collegio,
  sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione
  semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
  competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
  giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
  immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".
 
DATA=990426 FASCID=DDL13-5956 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5956 TOTPAG=0018 TOTDOC=0019 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=595600 00 FASCIDC=13DDL5956 SORTNAV=0595600 000 00000 ZZDDLC5956 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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