| (Esecuzione di sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato).
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è
aggiunto il seguente comma:
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio
di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di
cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive
modificazioni".
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