| (Decisione del Consiglio di Stato
in grado di appello).
1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre
1971, n.1034, è sostituito dal seguente:
"Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di
appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre
senza rinvio ed eventualmente disponendo l'integrazione del
contraddittorio davanti a sé".
2. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è
abrogato.
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