| (Obbligo di permanenza nella sede
di nomina per i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali).
1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n.186, dopo
il quarto comma, è inserito il seguente:
"La nomina a presidente di tribunale amministrativo
regionale comporta l'obbligo, per il nominato, di permanere
nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre
anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in
applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non
è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La
nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il
cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni
dalla data di conferimento dell'incarico".
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