| (Aumento dell'organico dei magistrati).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000, nella tabella A
allegata alla legge 27 aprile 1982, n.186, il numero dei
presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di
tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità,
quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali
di sessanta unità.
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