| (Disposizione finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11,
valutato in lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
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tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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