| (Modificazione della composizione del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa).
1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di
presidenza). - 1. In attesa del generale riordino
dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base
della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di
automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio
di presidenza è costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato,
ed è composto:
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a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i
tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari
di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti
anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato, con funzioni di supplenti dei componenti
di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i
tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti
dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere
b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle
lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio
di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e
diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio
perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano
per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio
di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa,
sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati
appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono
gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d),
non possono esercitare alcuna attività suscettibile di
interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il
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disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n.
117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del
consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei
componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i
componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il
presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del
presidente".
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27
aprile 1982, n.186, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
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