| (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativiregionali).
1. Alla legge 27 aprile 1982, n.186, dopo l'articolo 53 è
inserito il seguente:
"Art. 53- bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A
decorrere dall'anno 1999 il consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di
Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del
centro di responsabilità "Segretariato generale" dello stato
di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono
trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa delibera le norme concernenti l'organizzazione,
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il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali".
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