| (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà
prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n.36, per i magistrati dell'ordine giudiziario).
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7
della legge 21 febbraio 1990, n.36, si applica anche nei
confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27
aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei
conti.
| |