| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
stata predisposta per tutelare, a livello nazionale e
successivamente a livello sia comunitario sia internazionale,
il "pane tradizionale italiano". Si sta, in effetti, parlando
del pane tradizionale della cultura alimentare italiana che
aveva trovato riconoscimento normativo nella legge 4 luglio
1967, n. 580. A distanza di oltre trenta anni dalla data di
entrata in vigore della legge citata, molte regole sono
cambiate e soprattutto si sono accentuate la globalizzazione
dei mercati e la libera circolazione delle merci; in tale
stato di fatto, oggi, sono illegittime eventuali norme
nazionali che in qualsiasi modo possano limitare la libera
concorrenza negli scambi tra i prodotti ed i servizi offerti
dai differenti operatori internazionali, oppure riportare
disposizioni particolari e restrittive, non previste negli
altri Stati che aderiscono ai differenti trattati che regolano
il commercio o a livello comunitario o a livello mondiale
(Trattato delle Comunità europee, Accordi GATT ed OMC),
stabilendo disparità che alterano la concorrenza.
La legge n. 580 del 1967 è una delle norme del nostro
Paese che purtroppo ricorreva nelle incongruenze sopra
richiamate ed in particolare generava uno stato di favore per
gli operatori nazionali riguardo alla produzione e alla
commercializzazione del "pane". Tale legge era in contrasto
con le direttive comunitarie in materia di ingredienti e di
commercializzazione del pane; pertanto si è provveduto a
modificarla e ad uniformarla alle norme di livello
superiore.
Le principali conseguenze dell'uniformazione della legge
n. 580 del 1967 sono consistite nella possibilità di produrre
e di commercializzare anche pane non sempre pronto per il
consumo finale (precotto, surgelato, eccetera) e, soprattutto,
di produrlo con inserimento di ingredienti estranei alla
classica ricetta del pane italiano.
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Il pane oggi è una produzione alimentare, che, come la
pasta, la mozzarella ed altre specialità gastronomiche, è
entrato a far parte del patrimonio merceologico mondiale e non
più tra le produzioni, uniche, della tradizione e della
cultura rurale dell'Italia.
Alla luce delle regole della libera circolazione delle
merci, sopra citate, ed in considerazione della divenuta
"genericità" del termine "pane", si è deciso di tutelare,
almeno con regole di distinzione produttiva, il "pane" per
come da secoli si ottiene in Italia. Come parimenti è già
avvenuto per la "mozzarella", il "fiordilatte" e la "pizza",
se proprio tutti possono produrre pane, anche con ingredienti
e con processi differenti da quelli che lo hanno reso una
unicità tra le specialità gastronomiche mondiali, allora è
giusto che in commercio il pubblico internazionale possa
sempre distinguere il pane tradizionale italiano dagli altri,
che con questo hanno ben poche affinità, fatta eccezione che
per la denominazione commerciale.
La proposta di legge stabilisce che è tutelata
l'indicazione commerciale del "pane tradizionale italiano"
inteso come quel prodotto alimentare ottenuto in modo classico
e conforme alla ricetta italiana, sancita in origine dalla
legge n. 580 del 1967, e dispone, altresì, che il Ministero
per le politiche agricole provveda a far registrare a livello
comunitario il "pane tradizionale italiano", come specialità
tradizionale garantita, ai sensi del regolamento (CEE) n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.
Si auspica che la presente proposta di legge possa
celermente essere approvata e produrre tutti quegli effetti
positivi per la tradizione alimentare italiana, che da essa
sono attesi.
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