| 1. Negli esercizi in cui si effettua la vendita di pane,
devono essere riservati spazi appositi per la vendita del
"pane tradizionale italiano", come definito ai sensi
dell'articolo 1, in modo che esso possa essere chiaramente
distinto da altri tipi di pane e che possa essere facilmente
individuato dagli acquirenti senza incorrere in errori.
2. La denominazione commerciale del "pane tradizionale
italiano" è protetta contro tutte le prassi che possono
indurre in errore il pubblico o favorire in modo indebito e
tramite concorrenza sleale i differenti operatori del settore,
nonché contro ogni attuazione di pratiche commerciali
scorrette.
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