| 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero per le politiche
agricole provvede ad attuare le necessarie procedure affinché
la denominazione del "pane tradizionale italiano" sia
registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/ 92, del
Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria
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di specificità ed iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del
medesimo regolamento.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con appositi
regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana ulteriori
disposizioni affinché le norme della presente legge siano
applicate in modo corretto e coordinato con le disposizioni di
cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive
modificazioni, nonché con le altre norme vigenti in
materia.
3. Per la violazione delle disposizioni della presente
legge, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente in materia.
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