| Onorevoli Colleghi! - Nel trattare la annosa questione
del diritto di voto ai cittadini italiani all'estero, vale la
pena, ancora una volta, citare l'articolo 48 della
Costituzione, che stabilisce che: "Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge".
Ebbene da decenni è gravemente limitato il diritto-dovere
al voto dei connazionali residenti permanentemente o
temporaneamente all'estero, salvo che nei Paesi europei, in
occasione delle votazioni del Parlamento europeo.
La legislazione vigente consente il voto, con la sola
esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si
reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei
giorni della votazione. Questa limitazione esclude di fatto
tutti i cittadini che risiedono nei Paesi extra-comunitari e
comunque quelli che, per motivi economici, non possono
affrontare il viaggio per recarsi al seggio del comune di
appartenenza. In questo modo il cittadino residente ovvero
presente temporaneamente all'estero è penalizzato rispetto a
quello che risiede in Italia e che ha facile accesso ai seggi
elettorali, e ciò, anche in considerazione dell'apporto
economico e culturale che gli emigrati hanno dato e continuano
a dare all'Italia, non è certamente giusto.
La collettività dei connazionali all'estero ha più volte
sollecitato il Parlamento ed il Governo affinché risolvano
l'annosa questione, ma è rimasta fino ad ora inascoltata.
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Va rilevato anche che alcune delle motivazioni che
potevano spingere ad una maggiore cautela nel trattare questo
argomento sono venute ormai a cadere.
La riforma dell'anagrafe dei residenti all'estero e la
legge sulla doppia cittadinanza hanno posto le basi per una
corretta, seppur tardiva, attuazione del voto all'estero. La
controprova, se mai ce ne fosse bisogno, della esigenza e
della necessità di non indugiare oltre, è stata la votazione
dei Comitati degli italiani all'estero del 1991, cui hanno
partecipato 666.085 cittadini italiani all'estero, con il 46
per cento di aumento rispetto ai votanti del 1986.
I residenti all'estero, secondo i dati forniti
dall'Anagrafe consolare a cura del Ministero degli affari
esteri, risultano essere circa 3 milioni e mezzo, con un'alta
percentuale in Paesi extraeuropei, e con la nuova anagrafe dei
residenti all'estero sono state superate in gran parte le
difficoltà di "conoscere" e raggiungere i cittadini italiani
nelle varie aree del mondo; non rimane pertanto che superare
gli ostacoli di carattere tecnico-legislativo. Il principio
del voto all'estero non deve e non può essere messo in
discussione.
Dal dibattito che da anni è in corso sul diritto di voto
all'estero sono emersi via via alcuni aspetti fondamentali. Il
primo è quello delle liste oggetto di votazione: devono essere
quelle delle circoscrizioni elettorali italiane, oppure liste
specifiche di residenti all'estero per nazione o per area
geografica? In sostanza, si vorrebbero istituire delle "liste
coloniali" con un numero prefissato di nuovi deputati e
senatori, da aggiungere a quello esistente: una specie di
collegio unico nazionale che, modificando il numero dei
deputati e dei senatori e assegnandoli in numero non
proporzionale rispetto al numero degli elettori residenti in
Italia non garantirebbe la parità del diritto di voto e
favorirebbe la nascita di una nuova "corporazione" dei
residenti all'estero, che è proprio ciò di cui l'Italia non ha
bisogno, mentre va salvaguardata l'eguaglianza del diritto a
scegliere i rappresentanti della propria circoscrizione di
origine, tra i quali non saranno certo esclusi i
rappresentanti dei cittadini residenti all'estero.
Inoltre, l'aumento o la diminuzione del numero dei
deputati e dei senatori implica un processo di riforma
costituzionale che non accelera sicuramente i tempi per la
concessione del diritto di voto agli italiani all'estero.
Per queste ed altre motivazioni, si è optato per rendere
influente il voto dei connazionali all'estero come se si
trovassero in Italia, attraverso il voto su liste
circoscrizionali italiane.
Altra questione fondamentale è quella relativa alle
modalità di voto, che deve essere "personale, libero e
segreto", come specifica l'articolo 48 della Costituzione.
I tre sistemi che sono emersi da vari dibattiti e da
proposte di legge sono:
il voto per corrispondenza;
il voto nelle sedi consolari;
il voto per delega che, per chiari motivi, è sempre
scartato, perché non garantisce né la segretezza, né
l'esercizio personale del diritto-dovere.
In merito al voto per corrispondenza va detto che, seppure
adottato da altri Paesi, comporta alcuni rischi: non in tutti
i Paesi il servizio postale offrirebbe le stesse garanzie di
funzionamento e di segretezza del voto, a fronte di una
macchinosità tale (invio delle liste, delle schede, delle
buste, eccetera) da indurre ad optare per la seconda
soluzione, il voto nelle sedi consolari, malgrado le obiezioni
sui costi da sostenere e il numero di seggi necessari.
Il voto presso le sedi consolari comporta sicuramente una
precisa regolamentazione delle procedure, ma altrettanto
sicuramente sarà "personale, libero e segreto".
Il problema della lontananza di molti connazionali dalle
sedi consolari può essere risolto attraverso un decreto del
Presidente della Repubblica, estendendo la costituzione dei
seggi anche nelle principali località di residenza delle più
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numerose collettività italiane che risultino prive di
consolato, oppure nelle agenzie consolari.
Il problema dell'affollamento in alcuni consolati (ad
esempio, nelle principali città dell'America latina) non si
pone, in quanto è prevista l'istituzione di un seggio ogni
1.000 elettori. D'altra parte non sono richieste in quella
sede operazioni di scrutinio, il che porta a ridurre il
personale necessario alla sola verifica dell'adempimento
corretto delle operazioni di voto.
Anche alle presunte difficoltà tecniche di trasporto delle
urne si può ovviare mediante la loro raccolta nelle ambasciate
ed il trasbordo al Ministero dell'interno delle schede degli
elettori in sacchi distinti solo per tipo di votazione.
Entrando nella descrizione della presente proposta di
legge, all'articolo 1 si ribadisce il principio del diritto di
voto ai cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
trovino temporaneamente.
All'articolo 2 si è optato per la concessione della delega
al Governo al fine di inserire organicamente le norme delegate
nel corpus delle disposizioni vigenti in materia
elettorale. Diversamente, saremmo chiamati ad esaminare
scrupolosamente e dettagliatamente, in questa sede, tutta
l'intricata normativa vigente, venendo meno al carattere di
urgenza e di immediatezza che le comunità italiane all'estero,
con buon diritto, richiedono.
I decreti legislativi sarebbero emanati previo parere
consultivo di una commissione composta da dieci senatori e da
dieci deputati, nonché da tre rappresentanti del Consiglio
generale degli italiani all'estero.
La commissione è integrata da tre esperti senza diritto di
voto, nominati dai componenti della commissione stessa. In
questo modo è garantita la partecipazione dei rappresentanti
degli italiani all'estero.
L'articolo 3 istituisce presso ogni comune sede di ufficio
centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini
italiani all'estero. L'intento è quello di far confluire in
quella sede i dati provenienti dall'anagrafe dei residenti
all'estero, dai comuni compresi nella circoscrizione e dai
consolati. In questo modo nelle trentadue circoscrizioni
italiane sarebbe depositata la lista integrata degli elettori
e delle elettrici residenti all'estero appartenenti alla
circoscrizione stessa. E' evidente che un tale sistema
operativo è funzionale al voto delle liste
circoscrizionali.
All'articolo 4 si precisa che i certificati elettorali
saranno trasmessi ai consolati dagli uffici centrali
circoscrizionali e che i consolati provvederanno a recapitarli
ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare di loro
competenza. Il comma 2 stabilisce un anno di tempo per il
cittadino all'estero che intende iscriversi nella lista
elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio centrale
circoscrizionale, ovviamente qualora non vi sia già iscritto.
Infine, il comma 3 tiene conto del fatto che tra i cittadini
italiani all'estero vi sono quelli di seconda, terza o anche
quarta generazione o coloro che hanno acquisito la
cittadinanza per matrimonio, i quali devono pur fare
riferimento ad un ufficio centrale circoscrizionale. Nella
fattispecie si è optato per il riferimento al comune di
nascita degli ascendenti che hanno dato diritto alla
cittadinanza o a quello del coniuge.
All'articolo 5 sono precisati i meccanismi di trasmissione
dei dati e degli elenchi, affinché vi sia possibilità di
controllo e di aggiornamento periodico delle liste degli
aventi diritto al voto.
All'articolo 6 si prevede l'esercizio di voto presso le
sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero
anche se temporaneamente; in quest'ultimo caso si prevede la
possibilità di iscrizione in una lista speciale dei residenti
temporanei, ai quali il console stesso può rilasciare il
certificato elettorale, previa esibizione di un documento
valido di identificazione. Sui certificati elettorali deve
essere riportata ben visibile l'identificazione (numero o
denominazione) della circoscrizione di appartenenza
dell'elettore. Questo sistema di voto implica, naturalmente,
l'istituzione di un numero di circoscrizione prestampato su
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tutte le schede elettorali. Le schede poi saranno smistate una
volta giunte al Ministero dell'interno.
Agli articoli 7, 8, 9 e 10 si prevedono le indicazioni per
l'istituzione dei seggi elettorali, la trasmissione delle
schede elettorali e del materiale necessario da parte del
Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle operazioni
di voto la domenica antecedente a quella fissata per il voto
in Italia, l'invio delle schede votate attraverso lo stesso
Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno e da
questo agli uffici centrali circoscrizionali per l'inserimento
delle schede votate in una o più sezioni del comune in cui
l'ufficio stesso ha sede. In questo modo si assicura la
segretezza e la non identificazione del voto, assicurando la
piena uguaglianza rispetto agli elettori residenti in
Italia.
All'articolo 11 si prevede l'applicazione delle
disposizioni della legge alle elezioni della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento
europeo.
Infine, l'articolo 12 stabilisce la copertura finanziaria
della legge.
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