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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70123
DDL5958-0002
Progetto di legge Camera n. 5958 - testo presentato - (DDL13-5958)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5958. TESTIPDL
...C5958.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5958 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel trattare la annosa questione
  del diritto di voto ai cittadini italiani all'estero, vale la
  pena, ancora una volta, citare l'articolo 48 della
  Costituzione, che stabilisce che: "Sono elettori tutti i
  cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
  età.  Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.  Il suo
  esercizio è dovere civico.  Il diritto di voto non può essere
  limitato se non per incapacità civile o per effetto di
  sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
  indicati dalla legge".
     Ebbene da decenni è gravemente limitato il diritto-dovere
  al voto dei connazionali residenti permanentemente o
  temporaneamente all'estero, salvo che nei Paesi europei, in
  occasione delle votazioni del Parlamento europeo.
     La legislazione vigente consente il voto, con la sola
  esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si
  reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei
  giorni della votazione.  Questa limitazione esclude di fatto
  tutti i cittadini che risiedono nei Paesi extra-comunitari e
  comunque quelli che, per motivi economici, non possono
  affrontare il viaggio per recarsi al seggio del comune di
  appartenenza.  In questo modo il cittadino residente ovvero
  presente temporaneamente all'estero è penalizzato rispetto a
  quello che risiede in Italia e che ha facile accesso ai seggi
  elettorali, e ciò, anche in considerazione dell'apporto
  economico e culturale che gli emigrati hanno dato e continuano
  a dare all'Italia, non è certamente giusto.
     La collettività dei connazionali all'estero ha più volte
  sollecitato il Parlamento ed il Governo affinché risolvano
  l'annosa questione, ma è rimasta fino ad ora inascoltata.
 
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     Va rilevato anche che alcune delle motivazioni che
  potevano spingere ad una maggiore cautela nel trattare questo
  argomento sono venute ormai a cadere.
     La riforma dell'anagrafe dei residenti all'estero e la
  legge sulla doppia cittadinanza hanno posto le basi per una
  corretta, seppur tardiva, attuazione del voto all'estero.  La
  controprova, se mai ce ne fosse bisogno, della esigenza e
  della necessità di non indugiare oltre, è stata la votazione
  dei Comitati degli italiani all'estero del 1991, cui hanno
  partecipato 666.085 cittadini italiani all'estero, con il 46
  per cento di aumento rispetto ai votanti del 1986.
     I residenti all'estero, secondo i dati forniti
  dall'Anagrafe consolare a cura del Ministero degli affari
  esteri, risultano essere circa 3 milioni e mezzo, con un'alta
  percentuale in Paesi extraeuropei, e con la nuova anagrafe dei
  residenti all'estero sono state superate in gran parte le
  difficoltà di "conoscere" e raggiungere i cittadini italiani
  nelle varie aree del mondo; non rimane pertanto che superare
  gli ostacoli di carattere tecnico-legislativo.  Il principio
  del voto all'estero non deve e non può essere messo in
  discussione.
     Dal dibattito che da anni è in corso sul diritto di voto
  all'estero sono emersi via via alcuni aspetti fondamentali.  Il
  primo è quello delle liste oggetto di votazione: devono essere
  quelle delle circoscrizioni elettorali italiane, oppure liste
  specifiche di residenti all'estero per nazione o per area
  geografica?  In sostanza, si vorrebbero istituire delle "liste
  coloniali" con un numero prefissato di nuovi deputati e
  senatori, da aggiungere a quello esistente: una specie di
  collegio unico nazionale che, modificando il numero dei
  deputati e dei senatori e assegnandoli in numero non
  proporzionale rispetto al numero degli elettori residenti in
  Italia non garantirebbe la parità del diritto di voto e
  favorirebbe la nascita di una nuova "corporazione" dei
  residenti all'estero, che è proprio ciò di cui l'Italia non ha
  bisogno, mentre va salvaguardata l'eguaglianza del diritto a
  scegliere i rappresentanti della propria circoscrizione di
  origine, tra i quali non saranno certo esclusi i
  rappresentanti dei cittadini residenti all'estero.
     Inoltre, l'aumento o la diminuzione del numero dei
  deputati e dei senatori implica un processo di riforma
  costituzionale che non accelera sicuramente i tempi per la
  concessione del diritto di voto agli italiani all'estero.
     Per queste ed altre motivazioni, si è optato per rendere
  influente il voto dei connazionali all'estero come se si
  trovassero in Italia, attraverso il voto su liste
  circoscrizionali italiane.
     Altra questione fondamentale è quella relativa alle
  modalità di voto, che deve essere "personale, libero e
  segreto", come specifica l'articolo 48 della Costituzione.
     I tre sistemi che sono emersi da vari dibattiti e da
  proposte di legge sono:
       il voto per corrispondenza;
       il voto nelle sedi consolari;
       il voto per delega che, per chiari motivi, è sempre
  scartato, perché non garantisce né la segretezza, né
  l'esercizio personale del diritto-dovere.
     In merito al voto per corrispondenza va detto che, seppure
  adottato da altri Paesi, comporta alcuni rischi: non in tutti
  i Paesi il servizio postale offrirebbe le stesse garanzie di
  funzionamento e di segretezza del voto, a fronte di una
  macchinosità tale (invio delle liste, delle schede, delle
  buste, eccetera) da indurre ad optare per la seconda
  soluzione, il voto nelle sedi consolari, malgrado le obiezioni
  sui costi da sostenere e il numero di seggi necessari.
     Il voto presso le sedi consolari comporta sicuramente una
  precisa regolamentazione delle procedure, ma altrettanto
  sicuramente sarà "personale, libero e segreto".
     Il problema della lontananza di molti connazionali dalle
  sedi consolari può essere risolto attraverso un decreto del
  Presidente della Repubblica, estendendo la costituzione dei
  seggi anche nelle principali località di residenza delle più
 
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  numerose collettività italiane che risultino prive di
  consolato, oppure nelle agenzie consolari.
     Il problema dell'affollamento in alcuni consolati (ad
  esempio, nelle principali città dell'America latina) non si
  pone, in quanto è prevista l'istituzione di un seggio ogni
  1.000 elettori.  D'altra parte non sono richieste in quella
  sede operazioni di scrutinio, il che porta a ridurre il
  personale necessario alla sola verifica dell'adempimento
  corretto delle operazioni di voto.
     Anche alle presunte difficoltà tecniche di trasporto delle
  urne si può ovviare mediante la loro raccolta nelle ambasciate
  ed il trasbordo al Ministero dell'interno delle schede degli
  elettori in sacchi distinti solo per tipo di votazione.
     Entrando nella descrizione della presente proposta di
  legge, all'articolo 1 si ribadisce il principio del diritto di
  voto ai cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
  trovino temporaneamente.
     All'articolo 2 si è optato per la concessione della delega
  al Governo al fine di inserire organicamente le norme delegate
  nel  corpus  delle disposizioni vigenti in materia
  elettorale.  Diversamente, saremmo chiamati ad esaminare
  scrupolosamente e dettagliatamente, in questa sede, tutta
  l'intricata normativa vigente, venendo meno al carattere di
  urgenza e di immediatezza che le comunità italiane all'estero,
  con buon diritto, richiedono.
     I decreti legislativi sarebbero emanati previo parere
  consultivo di una commissione composta da dieci senatori e da
  dieci deputati, nonché da tre rappresentanti del Consiglio
  generale degli italiani all'estero.
     La commissione è integrata da tre esperti senza diritto di
  voto, nominati dai componenti della commissione stessa.  In
  questo modo è garantita la partecipazione dei rappresentanti
  degli italiani all'estero.
     L'articolo 3 istituisce presso ogni comune sede di ufficio
  centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini
  italiani all'estero.  L'intento è quello di far confluire in
  quella sede i dati provenienti dall'anagrafe dei residenti
  all'estero, dai comuni compresi nella circoscrizione e dai
  consolati.  In questo modo nelle trentadue circoscrizioni
  italiane sarebbe depositata la lista integrata degli elettori
  e delle elettrici residenti all'estero appartenenti alla
  circoscrizione stessa.  E' evidente che un tale sistema
  operativo è funzionale al voto delle liste
  circoscrizionali.
     All'articolo 4 si precisa che i certificati elettorali
  saranno trasmessi ai consolati dagli uffici centrali
  circoscrizionali e che i consolati provvederanno a recapitarli
  ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare di loro
  competenza.  Il comma 2 stabilisce un anno di tempo per il
  cittadino all'estero che intende iscriversi nella lista
  elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio centrale
  circoscrizionale, ovviamente qualora non vi sia già iscritto.
  Infine, il comma 3 tiene conto del fatto che tra i cittadini
  italiani all'estero vi sono quelli di seconda, terza o anche
  quarta generazione o coloro che hanno acquisito la
  cittadinanza per matrimonio, i quali devono pur fare
  riferimento ad un ufficio centrale circoscrizionale.  Nella
  fattispecie si è optato per il riferimento al comune di
  nascita degli ascendenti che hanno dato diritto alla
  cittadinanza o a quello del coniuge.
     All'articolo 5 sono precisati i meccanismi di trasmissione
  dei dati e degli elenchi, affinché vi sia possibilità di
  controllo e di aggiornamento periodico delle liste degli
  aventi diritto al voto.
     All'articolo 6 si prevede l'esercizio di voto presso le
  sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero
  anche se temporaneamente; in quest'ultimo caso si prevede la
  possibilità di iscrizione in una lista speciale dei residenti
  temporanei, ai quali il console stesso può rilasciare il
  certificato elettorale, previa esibizione di un documento
  valido di identificazione.  Sui certificati elettorali deve
  essere riportata ben visibile l'identificazione (numero o
  denominazione) della circoscrizione di appartenenza
  dell'elettore.  Questo sistema di voto implica, naturalmente,
  l'istituzione di un numero di circoscrizione prestampato su
 
                               Pag. 4
 
  tutte le schede elettorali.  Le schede poi saranno smistate una
  volta giunte al Ministero dell'interno.
     Agli articoli 7, 8, 9 e 10 si prevedono le indicazioni per
  l'istituzione dei seggi elettorali, la trasmissione delle
  schede elettorali e del materiale necessario da parte del
  Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle operazioni
  di voto la domenica antecedente a quella fissata per il voto
  in Italia, l'invio delle schede votate attraverso lo stesso
  Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno e da
  questo agli uffici centrali circoscrizionali per l'inserimento
  delle schede votate in una o più sezioni del comune in cui
  l'ufficio stesso ha sede.  In questo modo si assicura la
  segretezza e la non identificazione del voto, assicurando la
  piena uguaglianza rispetto agli elettori residenti in
  Italia.
     All'articolo 11 si prevede l'applicazione delle
  disposizioni della legge alle elezioni della Camera dei
  deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento
  europeo.
     Infine, l'articolo 12 stabilisce la copertura finanziaria
  della legge.
 
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